Art. 1.
(Procedura per l'integrazione della
classificazione delle aree naturali protette).

      1. L'integrazione della classificazione delle aree naturali protette è disposta con legge dello Stato.
      2. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, il comma 5 è abrogato;

          b) all'articolo 3, la lettera a) del comma 4 è abrogata.

      3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con l'eccezione delle funzioni relative all'integrazione della classificazione delle aree protette».